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D.Lvo 29/12/2006 n. 311Art. 5 - Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti: «1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005. 1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.». Art. 6 - Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 1. All'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 1 la parola: «progettista» è sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione» b) al comma 2 la parola: «progettista» è sostituita dalle seguenti: «professionista qualificato» e dopo la parola: «certificazione» sono inserite le seguenti: «o qualificazione» c) al comma 3, dopo le parole: «conformità delle opere» sono inserite le seguenti: «e dell'attestato di qualificazione energetica» d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.» e) al comma 8 la parola: «compratore» è sostituita dalla seguente: «acquirente ». Art. 7 - Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 1. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005 è sostituito dai seguenti: «1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991 n. 10 a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3.1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, è sostituito dal seguente: "2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali."». 2. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito dal seguente: «2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20.». Art. 8 - Modifiche agli allegati tecnici del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 1. Gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L del decreto legislativo n. 192 del 2005 sono sostituiti con gli allegati A, C, E, F, G, H, I e L al presente decreto. 2. L'allegato D del decreto legislativo n. 192 del 2005, è abrogato. Art. 9 - Copertura finanziaria 1. All'attuazione del presente decreto si dovrà provvedere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 10 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Bersani, Ministro dello sviluppo economico Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali D'Alema, Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Di Pietro, Ministro delle infrastrutture Visto, il Guardasigilli: Mastella ALLEGATI: Allegato Allegato Allegato Allegato Allegato Allegato Allegato Allegato Allegato |
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